società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro


 

art. 90, L. 27.12.2002, n. 289, in vigore dal 01.01.2003

 

Le disposizioni tributarie sulle associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro.

 

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonchè delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, purchè si tratti di atti connessi direttamente allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa.

 

 

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e “dilettantistica”, e possono assumere la forma di associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, società di capitali senza fine di lucro.

 

E’ prevista l’emanazione di uno o piu’ regolamenti governativi, con cui dovrà essere disciplinato, tra l’altro, il contenuto dello statuto e dell’atto costitutivo degli enti in oggetto, nonche’ le modalità di approvazione da parte delle federazioni sportive o enti sportivi, e di affiliazione agli stessi.

 

E’ istituito presso il Coni il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, l’iscrizione nel quale e’ condizione per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura.

 

 

art. 90, c. 6, L. 27.12.2002, n. 289, modifica

n. 27-bis, Tabella allegata al D.P.R. 642/1972

 

Sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

 

 

art. 90, c. 7, L. 27.12.2002, n. 289, modifica

art. 13-bis, D.P.R. 641/1972

 

Sono esenti da tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’esenzione comprende, tra l’altro, le concessioni governative per le vidimazioni dei libri sociali.